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Tel: 373 7085764

Email: 

segreteria@bottegadelleranocchie.it

SEDE legale e operativa 

Associazione La Bottega delle Ranocchie 

Lungo Po Abellonio 9 Moncalieri

 

SEDE IN FATTORIA DIDATTICA 

presso Sale in Zucca Vivai Gariglio - Borgata Tetti Rolle 4 Moncalieri

 

P.IVA  11805940019

CF     94075870017

LA BOTTEGA DELLE RANOCCHIE

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita, con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e alla Legge n. 383/2000 e s.m.i., compreso quanto disposto dal testo definitivamente approvato con Legge n. 128/2004 dell’art. 90 Legge n. 289/2002, l’Associazione culturale, ricreativa, sportivo dilettantistica di promozione e sviluppo sociale retta dal seguente statuto e denominata:

“LA BOTTEGA DELLE RANOCCHIE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE

 DI PROMOZIONE SOCIALE”

in sigla : “ LA BOTTEGA DELLE RANOCCHIE A.C.S.D.P.S. ”

La denominazione sociale, potrà essere successivamente integrata con altre espressioni, se richiesto dalle Autorità competenti, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – SEDE

L’Associazione ha sede legale in 10024 Moncalieri-Lungo Po Abellonio 9

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno della stessa Provincia. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L’Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

Si configura quale unione spontanea di persone che si propongono di svolgere prevalentemente attività culturali e ricreative, di animazione e promozione artistica legate prevalentemente al “mondo dei bimbi” e non solo.

L’Associazione inoltre si pone come obiettivo quello di avvicinare bimbi e adulti allo Sport considerandolo un’esigenza sociale ovvero un mezzo di educazione, di cultura e di formazione psicofisica e morale dell’uomo, nonché strumento necessario per intrattenere le persone durante il loro tempo libero, in un ambiente associativo di sereno incontro, per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

L’Associazione ha quindi come scopo quello di promuovere e diffondere attività formative, didattiche, ricreative, culturali e sportive dilettantistiche.

Inoltre l’Associazione si propone di promuovere le arti sceniche come ad esempio il teatro, il canto e la musica.

 L’Associazione, mediante l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o di proprietà), anche organizzando direttamente o partecipando a manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale, didattica e ricreativa nel rispetto delle vigenti disposizioni federali del Sistema Sportivo Italiano, persegue finalità didattiche e promozionali dello “Sport di Cittadinanza” inteso come moderna proposta di aggregazione e socialità. In questo ambito l’Associazione si ripromette di promuovere anche le attività riconducibili allo “sport per tutti” prevedendo  l’inserimento di soggetti disabili e/o portatori di handicap.

Per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà gestire direttamente o dare in gerenza eventuali  attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali connesse ed accessorie alla gestione diretta degli impianti sportivi e non, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l’acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica delle attività istituzionali e la stipula di mutui per l’acquisto, realizzazione, completamento, ristrutturazione ed arredamento di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, aventi la stessa finalità.

In tal caso, preso atto dei disposti del D.Lgs. n. 460/97, della Legge n. 383/2000 e dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, nei tempi tecnici e modalità di prassi, l’Associazione potrà procedere alla stesura di un atto ricognitivo di avvenuta costituzione di Associazione attraverso atto pubblico, al fine dell’iscrizione del Sodalizio nello specifico Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Piemonte.

L’Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero, sportivo dilettantistico, rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste, a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche, assistenziali, culturali e di promozione sociale, dalle normative di legge vigenti (art. 148 T.U.I.R. s.m.i.).

Per il raggiungimento degli scopi sociali culturali e sportivi, l’Associazione potrà:

gestire spazi ludico­-creativo e laboratori ludico ­ didattici;

svolgere attività di formazione rivolta a famiglie e operatori del settore infanzia;

organizzare esposizioni e mostre, di pittura in proprio e per conto terzi;

 concedere locali a terzi per riunioni, conferenze e feste con animazione e l’organizzazione in proprio e per conto terzi di tali eventi;

 promuovere forme di mutuo aiuto tra famiglie per le diverse esigenze familiari;

promuovere l’interessamento e la collaborazione ai propri progetti, da parte di Enti Pubblici, soggetti del terzo settore e privati;

integrare l’offerta territoriale di servizi a favore di famiglie dei giovani, in particolare nel tempo extrascolastico ed estivo;

 redigere testi, manuali ed altro materiale informativo e divulgativo riguardante le ricerche, gli studi e l’attività promozionale svolta nell’osservanza degli scopi statutari;

 gestire, anche in collaborazione con altri soggetti, servizi e strutture per le famiglie;

 richiedere forme di accreditamento e stipulare contratti di natura pubblica con tutti i soggetti interessati;

effettuare e/o coordinare interventi di formazione nell’ambito delle finalità statutarie;

condurre attività di animazione extra scolastica, campi estivi ed iniziative formative rivolte ai giovani, alle famiglie ed ai gruppi.

promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne

proporre, sviluppare e realizzare progetti educativi e di integrazione sociale nell’ambito territoriale della Provincia, rivolti a soggetti disagiati, in particolari difficoltà o stranieri;

organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;

pubblicare periodici e notiziari riguardanti l’attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;

realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

utilizzare e gestire siti Internet o strumenti multimediali affini;

organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;

condurre e gestire impianti sportivi, centri sociali, turistici e ricreativi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;

 organizzare e partecipare, sotto l’egida delle Federazioni ed Enti di riferimento, a campionati, tornei, corsi, stages, gare sportive ed iniziative di “sport per tutti e per ciascuno” per i  Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;

possedere e/o gestire e/o prendere o dare in uso spazi sportivi  di base, attrezzature, arredi, vetture, moto e veicoli a motore, biciclette ed ogni altra  struttura di servizio istituzionale e funzionale alla specifica attività sportiva dilettantistica svolta, ai  Soci, iscritti, associati o partecipanti ;

svolgere iniziative di promozione dilettantistico sportiva, compresa l’attività didattica di base e divulgativa, culturale, turistica e ricreativa;

Art. 4 – FUNZIONAMENTO E AFFILIAZIONI

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del rendiconto economico – finanziario, da approvarsi da parte dell’Assemblea Annuale dei Soci.

L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto alla tipologia e professionalità dell’impiego richiesto); nel caso di complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L’Associazione, in applicazione dell’art. 7 del D.L. 28/05/2004 n. 136, esplicitamente accetta ed applica Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI e delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva, a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali, evidenziati dal presente Statuto.

L’Associazione si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell’uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformazione alle norme e alle direttive emanate dal CONI.

Si impegna altresì a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 5 – SOCI

L’Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che, in quanto persone fisiche, ne fanno richiesta, partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in possesso dei prescritti requisiti, esercitano il diritto di voto  e possono concorrere alle cariche sociali.

I Soci, riuniti in Assemblea, eleggono gli Organi Direttivi dell’Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l’Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

SOCI JUNIORES – Sono i Soci che, al primo gennaio dell’anno in corso, non hanno compiuto i 18 anni. Acquisiscono il diritto di voto alla prima Assemblea utile che si svolga dopo il raggiungimento della maggiore età.

SOCI ONORARI – l’Assemblea dei Soci può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura e dello sport, nonché ad insigni personalità che, per posizione sociale o culturale, possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell’Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere ulteriori categorie tecniche di Soci per ragioni amministrative, ma tutti avranno titolo a partecipare comunque alla vita associativa con diritto di voto attivo e passivo.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all’atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6 – PARTECIPANTI

Sono i soggetti di cui all’Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 7 – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE  DELL’ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite:

dalle quote sociali annuali,  il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;

dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall’Associazione;

da sovvenzioni, oblazioni, lasciti ed eredità da parte dei Soci o di privati cittadini;

da contributi di Enti pubblici o privati, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici d’ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale;

da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;

dalla donazione di beni materiali e dalle concessioni di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, Enti pubblici e privati;

dai premi, trofei e proventi delle attività sportive, culturali, didattiche e ricreative svolte,

dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’Associazione stessa, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, quest’ultime considerate ai sensi del disposto L. 398/91 e s.m.i.

Art. 8 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 9 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:

presentare domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;

sottoscrivere l’accettazione delle norme del presente Statuto;

versare la quota associativa.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione,  si considera automaticamente ratificata, salvo diniego da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli

impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi erogati  dall’Associazione.

I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell’Associazione osservando le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale o Sportiva ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

Art. 11 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all’Associazione:

per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;

per morosità  nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che

commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti. La delibera di radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo è insindacabile ed inappellabile.

Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 – ORGANI

Gli Organi Sociali sono:

l’Assemblea  dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Art. 14 – ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, di massima entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea può venire convocata nel maggior termine di  sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa regola la vita associativa ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 15 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni Socio, maggiorenne, ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe.  Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 16 – ATTRIBUZIONI  DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

All’Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull’attuazione dei relativi programmi d’attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo.

In particolare, l’Assemblea dei Soci:

delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull’indirizzo generale dell’Associazione e la gestione annuale dell’attività che dovrà essere  svolta dal Consiglio Direttivo;

approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;

nomina per elezione i componenti del Consiglio Direttivo;

elegge il Presidente;

delibera in ordine all’integrazione degli Organi Sociali elettivi, ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità;

delibera, in via straordinaria, sulle modifiche del presente Statuto;

delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio sociale.

Art. 17 – CONVOCAZIONE

L’Assemblea, oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, potrà essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci, presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell’Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore a quindici giorni e con lettera scritta.

Il rendiconto dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il rendiconto deve riassumere in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.

Art. 18 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute nell'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina inoltre un Segretario.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.  Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati  con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 19 – MODIFICHE DI STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno.

In tal caso occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da almeno cinque membri, secondo le deliberazioni assembleari; nel proprio seno elegge il Vice Presidente, le eventuali altre cariche sociali ritenute necessarie e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio olimpico, si riunisce periodicamente almeno quattro volte all’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti; i nuovi Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza  del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualunque altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

nomina al suo interno  il Vice Presidente ed il Segretario;

cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;

attua le deliberazioni dell’Assemblea;

delibera sull’eventuale diniego delle domande di ammissione dei nuovi Soci;

predispone il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all’Assemblea riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;

stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;

designa i collaboratori preposti alle varie attività;

convoca l’Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;

delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

delibera sulle modifiche dello Statuto, qualora tali variazioni siano imposte da leggi dello Stato ed in generale dalle Istituzioni esponenziali di riferimento.

Art. 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci,  eseguendone le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Il Presidente può deliberare in via di urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva che, fra l’altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.

Art. 23 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con specifica delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 24 – SETTORI E SEZIONI

L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 – TRASFORMAZIONE

L’Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società Sportiva Dilettantistica di Capitali senza fini di lucro,  ai  sensi  delle  Leggi  23/03/1981  n. 91 e art.90 L. 289/2002 per gli effetti di cui alla Legge 18/02/1983 n. 50.

Art. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i Soci medesimi saranno sottoposte al giudizio esclusivo di un Collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sociale o Sportiva a cui l’Associazione è affiliata ed in ogni caso secondo le indicazioni stabilite dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 27 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga e comunque sportiva, salvo ogni diversa destinazione imposta dalla legge o indicata dal CONI o dalla Federazione di riferimento, ai sensi dell’art.90 della Legge 27.12.2002 n.289.

Art. 28 – NORME DI OSSERVANZA E COMPETENZA FEDERALE

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie degli Enti Sportivi a cui è affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti stessi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali  nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione dei Sodalizi sportivi affiliati.

L’Associazione, nel caso dovesse apportare modifiche al proprio Statuto sociale, si impegna a preventivamente sottoporre alle Federazioni ed Enti esponenziali di riferimento la proposta di variazione ed attendere l’esplicita e positiva approvazione in merito.

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate ad ogni Federazione Sportiva ed Ente di Promozione Sociale e Sportiva a cui l’Associazione è affiliata , unitamente a copia del verbale di riferimento.

Art. 29 – NORMA FINALE  DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sociale o Sportiva a cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.